Sapevate che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo dove non vi è la "libertà di panorama"?
In realtà la maggior parte di noi ignora del tutto di cosa stiamo parlando eppure, che siate fotografi professionisti o semplici appassionati, è un argomento che dovrebbe starvi molto a cuore.
In tutto mondo vige la normativa sul copyright che prevede che i diritti di un autore (e dei suoi discendenti) sulle opere realizzate cessano 70 anni dopo la morte dell'autore stesso.
In alcuni casi però (soprattutto nel caso di edifici) essi si trovano in luoghi e contesti pubblici e pertanto è facile che rientrino nelle foto panoramiche.
La libertà di Panorama garantisce appunto la possibilità di effettuare e pubblicare foto di edifici e monumenti sebbene il loro autore sia ancora in vita o morto da meno di 70 anni.
Questo nella maggior parte dei paesi del mondo ma non in Italia dove si applicano ancora delle obsolete norme risalenti al 1941. E' così che ad esempio un sito divulgativo e no-profit come Wikipedia ha dovuto cedere alle pressioni del Polo Museale Fiorentino e rimuovere le immagini di opere di artisti ancora in vita mentre, al contempo, ha potuto lasciare le opere di artisti italiani conservate in musei stranieri. Azioni come questa fanno seriamente riflettere su quanto le istituzioni puntino seriamente alla divulgazione della cultura e dell'arte italiana e quanto invece i beni culturali risultino uno dei più redditizi business del nostro paese.
Qualcosina in passato si è mosso in ambito parlamentare con la presentazione di una legge sul "fair use" ovvero sull'uso lecito delle immagini di beni culturali e monumenti, che limiti le strumentalizzazioni e le interpretazioni personali delle leggi sui copyright.
Un altro elemento entrato negli ultimi anni nel calderone italiano delle soluzioni fantasiose ed improvvisate è poi il concetto di "immagine degradata". La legge di riforma della SIAE in un suo comma cita testualmente che è
"...consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per scopi didattici o scientifici e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro".
Come un articolo della rivista "Panorama" fa notare, pensate alle migliaia di docenti che risultavano fuorilegge per aver pubblicato sui propri siti materiale didattico per i propri studenti.
Ovviamente con un'ambiguità tutta italiana il termine "degradato" non è stato opportunamente quantificato e si presta a mille interpretazioni.
Quel che è dato di capire ai poveri fotografi amatoriali e non, in base all'interpretazione della norma ed anche in base a quanto è stato risposto in sede di interrogazioni parlamentari è che adesso si possono pubblicare anche immagini di opere di artisti viventi, purchè queste vengano degradate.
Nella stessa interrogazione parlamentare si fa presente che in Italia la liberà di panorama è riconosciuta per il principio che il comportamento non vietato da una norma va considerato lecito.
L'interrogazione è andata oltre specificando che la pubblicazione è possibile:
"per qualunque scopo, anche commerciale, salvo che, modificando o alterando il soggetto non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime".
La stessa interrogazione ha anche risposto alla domanda relativa al pagamento dei diritti d'autore agli artisti ancora in vita ed ha specificato:
"in particolare è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico e scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Pertanto ove il soggetto fosse opera di un autore vivente, l'utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti"
Per quanto invece riguarda i monumenti(quindi i casi in cui gli autori sono deceduti da più di 70 anni) si fa riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
"...il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei e negli altri luoghi della cultura le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio".
Nessun canone è dovuto per scopi personali o didattici mentre questo è previsto per usi commerciali.
L'interrogazione parlamentare del 5/2/08 poi si sofferma sulle possibilità di fotografare opere nei musei. Le opere d'arte nei musei ricadono sempre nella disciplina del d.l. 42/2004, art. 107 e 108. Le amministrazioni possono dare autorizzazione per foto per uso personale mentre è richiesto un canone per uso commerciale (e questo, incredibilmente, anche qualora le opera d'arte non siano più coperte dal diritto d'autore come il più delle volte accade).
Provate di contro ad andare al British Museum di Londra o nei principali musei europei e vedrete come il diritto di fotografare non viene quasi mai messo in discussione.
Per quanto riguarda invece le opere che si trovano in luoghi pubblicie non più coperte da diritti d'autore (i famosi 70 anni), non vi sono limiti alla fruizione, anche fotografica.
Dopo questo articolo avete le idee più chiare ?
Noi sinceramente no, l'impressione è che come spesso accade, in Italia le leggi giochino sull'ambiguità e lo spinoso tema della fotografia dei beni culturali venga trattato in maniera contraddittoria e poco chiara da diversi testi di legge.
Difficile dare consigli ad un fotografo, webmaster o blogger se non quello di agire con buon senso e sperare che l'autorità competente di turno non interpreti a proprio modo (e in vostro sfavore) la normativa vigente.
Certamente la situazione italiana è del tutto anomala nel quadro mondiale e se si dovessero interpretare alla lettera determinate normative potrebbe venire in mente anche di vietare ai turisti la fotografia dei nostri monumenti quando visitano le nostre città (è già capitato !) o ad ogni fotografo di matrimoni che immortala gli sposi davanti ad una chiesa andrebbe chiesto un corrispettivo dall'ente di tutela o le fotografie contenute nei mille opuscoli di promozione turistica di agenzie viaggi e associazioni di promozione dovrebbero essere pubblicate solo dopo aver pagato la tariffa di cui sopra all'ente di tutela (che probabilmente andrebbe in congestione oltre a divenire in brevissimo tempo l'istituzione più ricca d'Italia).
Insomma un tema su cui tanto si potrebbe discutere ma che soprattutto andrebbe regolamentato con norme chiare e semplici.
Per approfondire l'argomento proponiamo di seguito una serie di articoli e link sulla questione della "libertà di panorama" e della "fotografia di beni culturali".
Per ulteriori approfondimenti cliccate qui.
Sebastiano Leggio
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